Art. 17.
(Modalità di accertamento dell'idoneità professionale e tenuta dell'Albo).

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accertamento dell'idoneità professionale richiesta per l'esercizio della professione di fisico.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un'apposita commissione per la tenuta dell'Albo, stabilendone la composizione, i compiti e i criteri di organizzazione.
      3. La commissione di cui al comma 3 deve essere composta da almeno tre docenti ordinari di fisica teorica e da tre docenti ordinari di fisica sperimentale, eletti dal personale docente delle facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche e naturali.